Danni patrimoniali e non patrimoniali - Infortunistica Scalisi

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Danno patrmoniale e non patrimoniale
A seguito di un incidente è possibile subire sia danni a cose che lesioni a beni non suscettibili di valutazione economica. Le tipologie di danno riconosciute e risarcite, nel nostro ordinamento, sono due: il danno patrimoniale e il danno non patrimoniale.
 
Danno patrimoniale

Il danno patrimoniale è rappresentato dalla lesione al patrimonio del danneggiato e, in quanto tale, è valutabile nella sua entità senza troppe difficoltà.
Quando si parla di danno patrimoniale si fa generalmente riferimento a due concetti: quello di danno emergente e quello di lucro cessante.
Il danno emergente è quello che lede direttamente il patrimonio del danneggiato. Si pensi ad esempio, in caso di sinistri stradali, alla rottura dello specchietto dell'auto: è danno emergente quello che il danneggiato subisce sostenendo la spesa necessaria per la riparazione del bene.
Il lucro cessante, invece, è rappresentato dai minori guadagni che conseguano al danneggiato dall'illecito. Sempre facendo riferimento ai sinistri stradali, si pensi ai mancati guadagni di un libero professionista che non possa lavorare per diverso tempo a causa delle lesioni riportate in conseguenza dell'incidente.

Danno non patrimoniale

Il danno non patrimoniale, invece, va identificato con una lesione di un bene non suscettibile di valutazione economica, come la salute, l'onore e così via.
Esso oggi rappresenta una categoria unitaria e indivisibile, che racchiude in sé tre specifiche voci di danno un tempo dotate di rilevanza autonoma: il danno biologico (ovverosia la lesione della integrità psico fisica), il danno morale (inteso quale sofferenza transeunte risarcibile in conseguenza di un reato nelle ipotesi previste dalla legge) e il danno esistenziale (ovverosia il pregiudizio conseguente all'alterazione delle abitudini di vita del soggetto leso capace di incidere sulla vita di relazione di quest’ultimo).
L'affermazione secondo la quale il danno non patrimoniale non potrebbe essere suddiviso in sottocategorie, contenuta nella sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione numero 26972/2008, ha avuto un forte impatto sulla giurisprudenza successiva ed ha concorso a delineare un quadro che, nei fatti, si è dimostrato estremamente complesso. Tanto che il carattere perentorio della predetta pronuncia è stato stemperato da successive sentenze, alcune delle quali hanno addirittura riconosciuto la risarcibilità autonoma del danno morale ponendo l’accento sulla circostanza che il giudice dovrebbe accertare l’effettività del pregiudizio lamentato, senza soffermarsi solo sul nomen juris.

La personalizzazione del danno sofferto

In ogni caso, nonostante qualche deviazione, è ormai consolidata l'interpretazione unitaria del danno non patrimoniale.
Tale interpretazione, tuttavia, rende fondamentale adottare degli strumenti che consentano di tenere adeguatamente conto di tutti le conseguenze pregiudizievoli che siano effettivamente derivate al danneggiato.
A tal fine, l'espediente al quale si suole fare ricorso è quello della personalizzazione del danno biologico secondo una determinata percentuale, calcolata tenendo conto delle pregresse abitudini di vita del soggetto leso, degli eventuali periodi di ospedalizzazione e di terapia e dell'effettiva importanza e consistenza delle lesioni subite.

 
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