Danno biologico - Infortunistica Scalisi

Vai ai contenuti

Menu principale:

Approfondimenti
Danno biologico
Secondo l’art. 13, c. 1 del D.Lgs. n. 38/2000 il danno biologico è definito come la lesione all’integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona. Le prestazioni per il risarcimento sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato.
Come si evince dall’ultima parte del comma 1 dell’articolo di legge, il danno è risarcibile a prescindere dalle ripercussioni sulla capacità di produrre redditto del danneggiato, quindi rientrano tra gli aventi diritto all’indennizzo anche i soggetti che non lavorano come i disoccupati, i bambini e i pensionati. Questa  è la principale differenza con il danno patrimoniale, che incide nella sfera patrimoniale del danneggiato, causando un danno economico dovuto alle conseguenze negative sulla capacità di guadagnare della persona.
Il danno biologico, detto anche danno alla salute, riguarda il danno fisico (fratture, ferite, ecc.) o psichico (ansia, stress, ecc.) che compromette le normali attività vitali del danneggiato ed è risarcibile ai sensi dell’art. 2059 del codice civile.
Tra i casi rientranti nella sfera del danno biologico ci sono : i danni all’aspetto esteriore della persona, la riduzione della capacità dell’individuo nel relazionarsi con gli altri e la perdita di opportunità di lavoro.
Come determinare l’entità del danno biologico

E’ compito del medico legale esaminare con compiutezza il danneggiato e descrivere la natura e l’entità delle lesioni riportate dal soggetto, valutare la durata dell’ inabilità totale e parziale, indicare la percentuale di invalidità permanente riscontrata, verificare la sussistenza di danni estetici, valutare le eventuali ripercussioni del danno biologico sulla capacità lavorativa specifica del soggetto e valutare la congruità delle spese mediche sostenute e di quelle eventualmente da sostenere.
 
Il danno biologico, derivante da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, si suddivide in due categorie:
 
     
  • Danno di lieve entità (lesioni micropermanenti con invalidità compresa tra 1 e 9 punti percentuali).
  •  
  • Danno di grave entità (lesioni macropermanenti con invalidità superiore ai 9 punti percentuali).

Come calcolare il risarcimento

L’entità del risarcimento da danno biologico dipende essenzialmente da due fattori: l’età del danneggiato e il grado percentuale di invalidità riscontrato. L’invalidità può essere permanente (calcolata in punti percentuali) e/o temporanea (calcolata in giorni di invalidità totale e parziale). Per il calcolo del danno biologico vengono utilizzate delle tabelle specifiche.

 
Copyright 2015. All rights reserved.
Torna ai contenuti | Torna al menu